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80         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               tribunale speciale fascista per la difesa dello
               Stato.

                  Sono nominati altresì senatori, con decreto del
               Presidente della Repubblica, i membri del di-
               sciolto Senato che hanno fatto parte della Con-
               sulta nazionale.
                  Al diritto di essere nominati senatori si può ri-
               nunciare prima della firma del decreto di nomina.
               L’accettazione della candidatura alle elezioni po-
               litiche implica rinuncia al diritto di nomina a
               senatore.

                                         IV.

                  Per la prima elezione del Senato il Molise è
               considerato come Regione a sé stante, con il nu-
               mero dei senatori che gli compete in base alla sua
               popolazione.

                                          V.

                  La disposizione dell’articolo 80 della Costitu-
               zione, per quanto concerne i trattati internazio-
               nali che importano oneri alle finanze o modifica-
               zioni di legge, ha effetto dalla data di convoca-
               zione delle Camere.

                                         VI.

                  Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
               Costituzione si procede alla revisione degli organi
               speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
               salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
               Corte dei conti e dei tribunali militari.
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