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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    79





                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                          I.

                  Con l’entrata in vigore della Costituzione il
               Capo provvisorio dello Stato esercita le attribu-
               zioni di Presidente della Repubblica e ne assume
               il titolo.


                                          II.
                  Se alla data della elezione del Presidente della
               Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli re-
               gionali, partecipano alla elezione soltanto i com-
               ponenti delle due Camere.

                                         III.

                  Per la prima composizione del Senato della Re-
               pubblica sono nominati senatori, con decreto del
               Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assem-
               blea Costituente che posseggono i requisiti di
               legge per essere senatori e che:

                    sono stati presidenti del Consiglio dei Mini-
               stri o di Assemblee legislative;
                    hanno fatto parte del disciolto Senato;
                    hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
               quella all’Assemblea Costituente;
                    sono stati dichiarati decaduti nella seduta
               della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
                    hanno scontato la pena della reclusione non
               inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
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