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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 79
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribu-
zioni di Presidente della Repubblica e ne assume
il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli re-
gionali, partecipano alla elezione soltanto i com-
ponenti delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Re-
pubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assem-
blea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Mini-
stri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del