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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    83

                                         XI.

                  Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Co-
               stituzione (1) si possono, con leggi costituzionali,
               formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di
               cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle
               condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
               132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
               popolazioni interessate.


                                         XII.
                  È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
               forma, del disciolto partito fascista.
                  In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
               legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
               in vigore della Costituzione, limitazioni tempo-
               ranee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
               responsabili del regime fascista.


                                       XIII. (2)
                  I membri e i discendenti di Casa Savoia non
               sono elettori e non possono ricoprire uffici pub-
               blici né cariche elettive.



                  (1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1,
               stabilisce che:
                  «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali
               della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».
                  (2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
               («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo
               e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costitu-
               zione», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
                 «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e fi-
               nale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla
               data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
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