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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 83
XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Co-
stituzione (1) si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di
cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni tempo-
ranee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII. (2)
I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici pub-
blici né cariche elettive.
(1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1,
stabilisce che:
«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali
della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».
(2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
(«Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costitu-
zione», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e fi-
nale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».