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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    75

                                    Art. 135. (1)

                  La Corte costituzionale è composta di quindici
               giudici nominati per un terzo dal Presidente della
               Repubblica, per un terzo dal Parlamento in se-
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               duta comune [55 ] e per un terzo dalle supreme
               magistrature ordinaria ed amministrative.
                  I giudici della Corte costituzionale sono scelti
               fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
               superiori ordinaria ed amministrative, i professori
               ordinari di università in materie giuridiche e gli
               avvocati dopo venti anni di esercizio.
                  I giudici della Corte costituzionale sono nomi-
               nati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
               dal giorno del giuramento, e non possono essere
               nuovamente nominati.
                  Alla scadenza del termine il giudice costituzio-
               nale cessa dalla carica e dall’esercizio delle fun-
               zioni.
                  La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
               le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri-



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
               1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e di-
               sposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 no-
               vembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
               1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
               legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di pro-
               cedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
               Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
                  V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11
               marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74),
               come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1
               del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di ac-
               cusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi compo-
               nenti, uno o più commissari per sostenere l’accusa».
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