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76 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
mane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uf-
ficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Con-
siglio regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
2
dalla legge [84 ].
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
2
l’eleggibilità a senatore [58 ], che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costitu-
zionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge [134], la norma cessa di avere effi-
cacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comuni-
cata alle Camere ed ai Consigli regionali interes-
sati, affinché, ove lo ritengano necessario, provve-
dano nelle forme costituzionali.