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76         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               mane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
               fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uf-
               ficio di giudice.
                  L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
               con quello di membro del Parlamento, di un Con-
               siglio regionale, con l’esercizio della professione
               di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
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               dalla legge [84 ].
                  Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
               Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici
               ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
               da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
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               l’eleggibilità a senatore [58 ], che il Parlamento
               compila ogni nove anni mediante elezione con le
               stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
               ordinari.




                                      Art. 136.

                  Quando la Corte dichiara l’illegittimità costitu-
               zionale di una norma di legge o di atto avente
               forza di legge [134], la norma cessa di avere effi-
               cacia dal giorno successivo alla pubblicazione
               della decisione.
                  La decisione della Corte è pubblicata e comuni-
               cata alle Camere ed ai Consigli regionali interes-
               sati, affinché, ove lo ritengano necessario, provve-
               dano nelle forme costituzionali.
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