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78 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po-
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polare [87 ] quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sotto-
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posta a referendum non è promulgata [73 , 87 ] se
non è approvata dalla maggioranza dei voti va-
lidi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.

