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78         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po-
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               polare [87 ] quando, entro tre mesi dalla loro
               pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
               dei membri di una Camera o cinquecentomila
               elettori o cinque Consigli regionali. La legge sotto-
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               posta a referendum non è promulgata [73 , 87 ] se
               non è approvata dalla maggioranza dei voti va-
               lidi.
                  Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
               approvata nella seconda votazione da ciascuna
               delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
               componenti.



                                      Art. 139.

                  La forma repubblicana non può essere oggetto
               di revisione costituzionale.
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