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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 81
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo mi-
litare in relazione all’articolo 111.
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indi-
cate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei li-
miti delle norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione (1).
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono in-
dette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative
(1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con
l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della
Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte
stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni».