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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    81

                  Entro un anno dalla stessa data si provvede con
               legge al riordinamento del Tribunale supremo mi-
               litare in relazione all’articolo 111.

                                         VII.

                  Fino a quando non sia emanata la nuova legge
               sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
               Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
               dell’ordinamento vigente.
                  Fino a quando non entri in funzione la Corte
               costituzionale, la decisione delle controversie indi-
               cate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei li-
               miti delle norme preesistenti all’entrata in vigore
               della Costituzione (1).

                                        VIII.
                  Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
               elettivi delle amministrazioni provinciali sono in-
               dette entro un anno dall’entrata in vigore della
               Costituzione.
                  Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
               della pubblica amministrazione il passaggio delle
               funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
               quando non sia provveduto al riordinamento e
               alla distribuzione delle funzioni amministrative




                  (1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge
               costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo
               135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con
               l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della
               Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte
               stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
               dodici anni».
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