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84 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro di-
scendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasfe-
rimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ot-
tobre 1922, valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogo-
tenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordina-
mento provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Co-
stituzione si procede alla revisione e al coor-
dinamento con essa delle precedenti leggi co-
stituzionali che non siano state finora esplici-
tamente o implicitamente abrogate.