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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    85

                                        XVII.

                  L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
               Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
               1948, sulla legge per la elezione del Senato della
               Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
               legge per la stampa.
                  Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca-
               mere, l’Assemblea Costituente può essere convo-
               cata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
               materie attribuite alla sua competenza dagli arti-
               coli 2, primo e secondo comma, e 3, comma
               primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
               1946, n. 98.
                  In tale periodo le Commissioni permanenti re-
               stano in funzione. Quelle legislative rinviano al
               Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
               eventuali osservazioni e proposte di emenda-
               menti.
                  I deputati possono presentare al Governo inter-
               rogazioni con richiesta di risposta scritta.
                  L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al se-
               condo comma del presente articolo, è convocata
               dal suo Presidente su richiesta motivata del Go-
               verno o di almeno duecento deputati.


                                        XVIII.
                  La presente Costituzione è promulgata dal Capo
               provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla
               sua approvazione da parte dell’Assemblea Costi-
               tuente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
                                                  o
                  Il testo della Costituzione è depositato nella sala
               comunale di ciascun Comune della Repubblica
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