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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 85
XVII.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca-
mere, l’Assemblea Costituente può essere convo-
cata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli arti-
coli 2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti re-
stano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emenda-
menti.
I deputati possono presentare al Governo inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al se-
condo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Go-
verno o di almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione da parte dell’Assemblea Costi-
tuente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
o
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica