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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 77
Art. 137.
Una legge costituzionale (1) stabilisce le condi-
zioni, le forme, i termini di proponibilità dei giu-
dizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il funzio-
namento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II. – Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Ca-
mera con due successive deliberazioni ad inter-
vallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
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Camera nella seconda votazione [72 ].
(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi
di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della
Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costitu-
zione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14
marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costitu-
zione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del
25 novembre 1967).