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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    77

                                      Art. 137.

                  Una legge costituzionale (1) stabilisce le condi-
               zioni, le forme, i termini di proponibilità dei giu-
               dizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di
               indipendenza dei giudici della Corte.
                  Con legge ordinaria sono stabilite le altre
               norme necessarie per la costituzione e il funzio-
               namento della Corte.
                  Contro le decisioni della Corte costituzionale
               non è ammessa alcuna impugnazione.




                   SEZIONE II. – Revisione della Costituzione.
                                Leggi costituzionali.


                                      Art. 138.

                  Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
               leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Ca-
               mera con due successive deliberazioni ad inter-
               vallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
               maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
                                                         4
               Camera nella seconda votazione [72 ].


                  (1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi
               di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della
               Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge
               costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costitu-
               zione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14
               marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22
               novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costitu-
               zione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del
               25 novembre 1967).
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