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82         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
               Comuni le funzioni che esercitano attualmente e
               le altre di cui le Regioni deleghino loro l’eser-

               cizio.
                  Leggi della Repubblica regolano il passaggio
               alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
               Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
               sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
               formazione dei loro uffici le Regioni devono,
               tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
               personale da quello dello Stato e degli enti

               locali.



                                         IX.

                  La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vi-

               gore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
               esigenze delle autonomie locali e alla competenza
               legislativa attribuita alle Regioni.



                                          X.

                  Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui

               all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le
               norme generali del Titolo V della parte seconda,
               ferma restando la tutela delle minoranze lingui-
               stiche in conformità con l’articolo 6.
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