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82 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e
le altre di cui le Regioni deleghino loro l’eser-
cizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vi-
gore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze lingui-
stiche in conformità con l’articolo 6.