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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    57

                                    Art. 115. (1)

                  [Abrogato.]


                                    Art. 116. (2)

                  Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Si-
               cilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
               d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e con-
               dizioni particolari di autonomia, secondo i rispet-
               tivi statuti speciali adottati con legge costituzio-
               nale (3).



                  (1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
               n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
               (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
                  (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
                  (3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in
               legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato
               con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio
               1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26
               febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge co-
               stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-
               Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto spe-
               ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 no-
               vembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
               per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972,
               n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assem-
               blea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della
               Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»;
               D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle
               leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
               Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed inte-
               grazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente
               la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli re-
               gionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e
               del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle
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