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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    61

               princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
               dello Stato (1).
                  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in rife-
               rimento ad ogni materia non espressamente riser-
               vata alla legislazione dello Stato.
                  Le Regioni e le Province autonome di Trento e
               di Bolzano, nelle materie di loro competenza, par-
               tecipano alle decisioni dirette alla formazione
               degli atti normativi comunitari e provvedono
               all’attuazione e all’esecuzione degli accordi inter-
               nazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-
               spetto delle norme di procedura stabilite da legge
               dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
               del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
                  La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
               materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
               Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Re-
               gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
               e le Città metropolitane hanno potestà regolamen-
               tare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
               dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



                  (1) «1. (Omissis).
                  2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
               terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione
               contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
               questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
               parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
               modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
               svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-
               spondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggio-
               ranza assoluta dei suoi componenti». [Articolo 11 della legge costitu-
               zionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
               della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]
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