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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 61
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato (1).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in rife-
rimento ad ogni materia non espressamente riser-
vata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, par-
tecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi inter-
nazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-
spetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Re-
gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamen-
tare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
(1) «1. (Omissis).
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-
spondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti». [Articolo 11 della legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]