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52         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
               superiori.


                                      Art. 107.

                  I magistrati sono inamovibili. Non possono es-
               sere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
               ad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci-
               sione del Consiglio superiore della magistratura,
               adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
               stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
               consenso.
                  Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuo-
               vere l’azione disciplinare.
                  I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
               diversità di funzioni.
                  Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi-
               lite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina-
               mento giudiziario.


                                      Art. 108.

                  Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
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               magistratura sono stabilite con legge [VII ].
                  La legge assicura l’indipendenza dei giudici
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               delle giurisdizioni speciali [100 ], del pubblico mi-
               nistero presso di esse, e degli estranei che parteci-
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               pano all’amministrazione della giustizia [102 ].


                                      Art. 109.
                  L’autorità giudiziaria     dispone direttamente
               della polizia giudiziaria.
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