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52 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono es-
sere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci-
sione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuo-
vere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi-
lite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
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magistratura sono stabilite con legge [VII ].
La legge assicura l’indipendenza dei giudici
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delle giurisdizioni speciali [100 ], del pubblico mi-
nistero presso di esse, e degli estranei che parteci-
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pano all’amministrazione della giustizia [102 ].
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.