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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    53

                                      Art. 110.

                  Ferme le competenze del Consiglio superiore
               della magistratura, spettano al Ministro della giu-
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               stizia [107 ] l’organizzazione e il funzionamento
               dei servizi relativi alla giustizia.




                     SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.




                                    Art. 111. (1)

                  La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-
               cesso regolato dalla legge.
                  Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
               le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
               terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio-
               nevole durata.
                  N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a
               p e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e
               t e m p o  p o s s i b i l e ,  i n f o r m a t a  r i s e r v a t a m e n t e
               d e l l a n a t u r a e  de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a
               s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e  de l l e c o n d i -
               z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre
               1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo
               111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V.
               anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con
               modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposi-
               zioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale
               23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n.
               50 del 1 marzo 2000).
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