Page 53 - PAG.LST
P. 53
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 53
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della giu-
2
stizia [107 ] l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. (1)
La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-
cesso regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio-
nevole durata.
N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a
p e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e
t e m p o p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e
d e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a
s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i -
z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo
111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V.
anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposi-
zioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n.
50 del 1 marzo 2000).
o