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62         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
               impedisce la piena parità degli uomini e delle
               donne nella vita sociale, culturale ed economica e
               promuovono la parità di accesso tra donne e uo-
               mini alle cariche elettive [3].
                  La legge regionale ratifica le intese della Re-
               gione con altre Regioni per il migliore esercizio
               delle proprie funzioni, anche con individuazione
               di organi comuni.
                  Nelle materie di sua competenza la Regione
               può concludere accordi con Stati e intese con enti
               territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
               forme disciplinati da leggi dello Stato.



                                    Art. 118. (1)

                  Le funzioni amministrative sono attribuite ai
               Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio uni-
               tario, siano conferite a Province, Città metropoli-
               tane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
               sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
                  I Comuni, le Province e le Città metropolitane
               sono titolari di funzioni amministrative proprie e
               di quelle conferite con legge statale o regionale,
               secondo le rispettive competenze.
                  La legge statale disciplina forme di coordina-
               mento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
               lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
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