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62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uo-
mini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Re-
gione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. (1)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio uni-
tario, siano conferite a Province, Città metropoli-
tane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordina-
mento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).