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56 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)
Art. 114. (2)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
[131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-
conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-
cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione con-
tenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-
spondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).