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56         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



                                      TITOLO V
                    LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)


                                    Art. 114. (2)

                  La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
               Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
               [131] e dallo Stato.
                  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
               le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
               poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
               Costituzione.
                  Roma è la capitale della Repubblica. La legge
               dello Stato disciplina il suo ordinamento.



                  (1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-
               conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
               del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
               rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-
               cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
                 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
               terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione con-
               tenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
               questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
               parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
               modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
               svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-
               spondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggio-
               ranza assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzio-
               nale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
               della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].
                  (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
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