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58         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costi-
               tuita dalle Province autonome di Trento e di
               Bolzano.
                  Ulteriori forme e condizioni particolari di auto-
               nomia, concernenti le materie di cui al terzo
               comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal
               secondo comma del medesimo articolo alle lettere
               l), limitatamente all’organizzazione della giustizia
               di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
               Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
               Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel ri-
               spetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge
               è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
               dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e
               la Regione interessata.



                                    Art. 117. (1)


                  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70
               e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-
               zione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordina-
               mento comunitario e dagli obblighi internazio-
               nali.
                  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
               materie:



               d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni
               concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
               speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
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