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58 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costi-
tuita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di auto-
nomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all’organizzazione della giustizia
di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel ri-
spetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione interessata.
Art. 117. (1)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70
e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-
zione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazio-
nali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni
concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).