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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 55
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è am-
messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
1,2
[103 ].
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di-
ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
1
di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24 ,
1,2
1
103 , 125 ].
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-
zione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica ammini-
strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.