Page 55 - PAG.LST
P. 55

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    55

                  Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
               Corte dei conti il ricorso in Cassazione è am-
               messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
                    1,2
               [103 ].




                                      Art. 112.



                  Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
               l’azione penale.





                                      Art. 113.



                  Contro gli atti della pubblica amministrazione è
               sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di-
               ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
                                                                     1
               di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24 ,
                   1,2
                           1
               103 , 125 ].
                  Tale tutela giurisdizionale non può essere
               esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-
               zione o per determinate categorie di atti.
                  La legge determina quali organi di giurisdizione

               possono annullare gli atti della pubblica ammini-
               strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
               legge stessa.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60