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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    51

                  Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i
               componenti designati dal Parlamento.
                  I membri elettivi del Consiglio durano in carica
               quattro anni e non sono immediatamente rieleggi-
               bili.
                  Non possono, finché sono in carica, essere
               iscritti negli albi professionali, né far parte del
               Parlamento o di un Consiglio regionale.




                                      Art. 105.

                  S p e t t a n oa lC o n s i g l i os u p e r i o r ed e l l am a g i -
               s t r a t u r a ,s e c o n d ol en o r m ed e l l ’ o r d i n a m e n t o
               g i u d i z i a r i o ,l ea s s u n z i o n i ,l ea s s e g n a z i o n ie di
               t r a s f e r i m e n t i ,l ep r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i
               d i s c i p l i n a r in e ir i g u a r d id e im a g i s t r a t i[ 1 0 6 ,
               1 0 7 ] .




                                      Art. 106.
                  Le nomine dei magistrati hanno luogo per
               concorso.
                  La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può
               ammettere la nomina, anche elettiva, di magi-
               strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu-
               dici singoli.
                  Su designazione del Consiglio superiore della
               magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
               consiglieri di cassazione, per meriti insigni, pro-
               fessori ordinari di università in materie giuridiche
               e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e
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