Page 51 - PAG.LST
P. 51
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 51
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggi-
bili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
S p e t t a n oa lC o n s i g l i os u p e r i o r ed e l l am a g i -
s t r a t u r a ,s e c o n d ol en o r m ed e l l ’ o r d i n a m e n t o
g i u d i z i a r i o ,l ea s s u n z i o n i ,l ea s s e g n a z i o n ie di
t r a s f e r i m e n t i ,l ep r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i
d i s c i p l i n a r in e ir i g u a r d id e im a g i s t r a t i[ 1 0 6 ,
1 0 7 ] .
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magi-
strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu-
dici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, pro-
fessori ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e