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50         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                      Art. 103.

                                              1
                  Il Consiglio di Stato [100 ] e gli altri organi di
               giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
               la tutela nei confronti della pubblica amministra-
               zione degli interessi legittimi e, in particolari ma-
               terie indicate dalla legge, anche dei diritti sogget-
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                              8
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               tivi [24 , 111 , 113, 125 ].
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                  La Corte dei conti [100 ] ha giurisdizione nelle
               materie di contabilità pubblica e nelle altre speci-
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               ficate dalla legge [113 ].
                  I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
               giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
               pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-
               tari commessi da appartenenti alle Forze armate
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               [111 , VI ].

                                      Art. 104.

                  La magistratura costituisce un ordine auto-
               nomo e indipendente da ogni altro potere.
                  Il Consiglio superiore della magistratura [105,
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                          1
               106 , 107 ] è presieduto dal Presidente della Re-
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               pubblica [87 ].
                  Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
               procuratore generale della Corte di cassazione.
                  Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
               tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
               varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
                                      2
               seduta comune [55 ] tra professori ordinari di
               università in materie giuridiche ed avvocati dopo
               quindici anni di esercizio.
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