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50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 103.
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Il Consiglio di Stato [100 ] e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministra-
zione degli interessi legittimi e, in particolari ma-
terie indicate dalla legge, anche dei diritti sogget-
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tivi [24 , 111 , 113, 125 ].
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La Corte dei conti [100 ] ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre speci-
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ficate dalla legge [113 ].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-
tari commessi da appartenenti alle Forze armate
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[111 , VI ].
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine auto-
nomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [105,
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106 , 107 ] è presieduto dal Presidente della Re-
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pubblica [87 ].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
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seduta comune [55 ] tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.