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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    49

               ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
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               risultato del riscontro eseguito [81 ].
                  La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti
               e dei loro componenti di fronte al Governo
                    2
               [108 ].




                                      TITOLO IV
                                 LA MAGISTRATURA


                    SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale.


                                      Art. 101.
                  La giustizia è amministrata in nome del po-
               polo.
                  I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


                                      Art. 102.

                  La funzione giurisdizionale è esercitata da ma-
               gistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
               sull’ordinamento giudiziario [108].
                  Non possono essere istituiti giudici straordinari
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               o giudici speciali [25 ]. Possono soltanto istituirsi
               presso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe-
               cializzate per determinate materie, anche con la
               partecipazione di cittadini idonei estranei alla
               magistratura [VI].
                  La legge regola i casi e le forme della partecipa-
               zione diretta del popolo all’amministrazione della
               giustizia.
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