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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 49
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
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risultato del riscontro eseguito [81 ].
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo
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[108 ].
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del po-
polo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da ma-
gistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario [108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari
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o giudici speciali [25 ]. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe-
cializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura [VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipa-
zione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.