Page 48 - PAG.LST
P. 48
48 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero [49].
SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del la-
voro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produt-
tive, in misura che tenga conto della loro impor-
tanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Go-
verno per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge.
1
Ha l’iniziativa legislativa [71 ] e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
1
Il Consiglio di Stato [103 ] è organo di consu-
lenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
2
La Corte dei conti [103 ] esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi-
lite dalla legge, al controllo sulla gestione finan-
ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via