Page 48 - PAG.LST
P. 48

48         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
               consolari all’estero [49].



                        SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.



                                       Art. 99.

                  Il Consiglio nazionale dell’economia e del la-
               voro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
               esperti e di rappresentanti delle categorie produt-
               tive, in misura che tenga conto della loro impor-
               tanza numerica e qualitativa.
                  È organo di consulenza delle Camere e del Go-
               verno per le materie e secondo le funzioni che gli
               sono attribuite dalla legge.
                                                 1
                  Ha l’iniziativa legislativa [71 ] e può contribuire
               alla elaborazione della legislazione economica e
               sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
               dalla legge.



                                      Art. 100.

                                              1
                  Il Consiglio di Stato [103 ] è organo di consu-
               lenza giuridico-amministrativa e di tutela della
               giustizia nell’amministrazione.
                                             2
                  La Corte dei conti [103 ] esercita il controllo
               preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
               anche quello successivo sulla gestione del bilancio
               dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi-
               lite dalla legge, al controllo sulla gestione finan-
               ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53