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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    47

               funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto-
               rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca-
               mera dei deputati, secondo le norme stabilite con
               legge costituzionale (1).




                  SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.


                                       Art. 97.

                  I pubblici uffici sono organizzati secondo di-
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               sposizioni di legge [95 ], in modo che siano assi-
               curati il buon andamento e l’imparzialità dell’am-
               ministrazione.
                  Nell’ordinamento degli uffici sono determinate
               le sfere di competenza, le attribuzioni e le respon-
               sabilità proprie dei funzionari [28].
                  Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
               si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
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               dalla legge [51 ].


                                       Art. 98.

                  I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
               della Nazione.
                  Se sono membri del Parlamento, non possono
               conseguire promozioni se non per anzianità.
                  Si possono con legge stabilire limitazioni al di-
               ritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
               i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari



                  (1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.
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