Page 47 - PAG.LST
P. 47
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 47
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto-
rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca-
mera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale (1).
SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo di-
3
sposizioni di legge [95 ], in modo che siano assi-
curati il buon andamento e l’imparzialità dell’am-
ministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le respon-
sabilità proprie dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
1
dalla legge [51 ].
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al di-
ritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.