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46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed ammini-
strativo, promuovendo e coordinando la attività
dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri [89].
La legge provvede all’ordinamento della Presi-
denza del Consiglio e determina il numero, le at-
1
tribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [97 ].
Art. 96. (1)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi-
nistri, anche se cessati dalla carica, sono sotto-
posti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
(1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di pro-
cedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).