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46         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere
               su una proposta del Governo non importa obbligo
               di dimissioni.
                  La mozione di sfiducia deve essere firmata da
               almeno un decimo dei componenti della Camera
               e non può essere messa in discussione prima di
               tre giorni dalla sua presentazione.


                                       Art. 95.

                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
               politica generale del Governo e ne è responsabile.
               Mantiene l’unità di indirizzo politico ed ammini-
               strativo, promuovendo e coordinando la attività
               dei Ministri.
                  I Ministri sono responsabili collegialmente degli
               atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
               degli atti dei loro dicasteri [89].
                  La legge provvede all’ordinamento della Presi-
               denza del Consiglio e determina il numero, le at-
                                                                    1
               tribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [97 ].


                                     Art. 96. (1)

                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi-
               nistri, anche se cessati dalla carica, sono sotto-
               posti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro



                  (1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,
               n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
               legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di pro-
               cedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
               Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
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