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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    45



                                      TITOLO III
                                    IL GOVERNO


                      SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.



                                       Art. 92.
                  Il Governo della Repubblica è composto del
               Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costi-
               tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
                  Il Presidente della Repubblica nomina il Presi-
               dente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
               questo, i Ministri.



                                       Art. 93.
                  Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini-
               stri, prima di assumere le funzioni, prestano giu-
               ramento nelle mani del Presidente della Repub-
               blica.



                                       Art. 94.

                  Il Governo deve avere la fiducia delle due
               Camere.
                  Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
               mediante mozione motivata e votata per appello
               nominale.
                  Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go-
               verno si presenta alle Camere per ottenerne la
               fiducia.
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