Page 45 - PAG.LST
P. 45
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 45
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costi-
tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
questo, i Ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini-
stri, prima di assumere le funzioni, prestano giu-
ramento nelle mani del Presidente della Repub-
blica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go-
verno si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.