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44 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsa-
bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun-
zioni, tranne che per alto tradimento o per atten-
tato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parla-
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mento in seduta comune [55 ], a maggioranza as-
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soluta dei suoi membri [134, 135 ] (1).
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assu-
mere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
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dinanzi al Parlamento in seduta comune [55 ].
(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»)
(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modi-
fiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costi-
tuzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13
del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i
procedimenti d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in
identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei depu-
tati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153).