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44         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e
               gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
               anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.




                                       Art. 90.
                  Il Presidente della Repubblica non è responsa-
               bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun-
               zioni, tranne che per alto tradimento o per atten-
               tato alla Costituzione.
                  In tali casi è messo in stato di accusa dal Parla-
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               mento in seduta comune [55 ], a maggioranza as-
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               soluta dei suoi membri [134, 135 ] (1).


                                       Art. 91.

                  Il Presidente della Repubblica, prima di assu-
               mere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
               alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
                                                                   2
               dinanzi al Parlamento in seduta comune [55 ].


                  (1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme
               integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»)
               (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modi-
               fiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costi-
               tuzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
               per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13
               del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i
               procedimenti d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in
               identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei depu-
               tati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153).
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