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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 43
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistra-
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tura [104 ].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura (1).
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri propo-
nenti, che ne assumono la responsabilità.
(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).