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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    43

                  Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
               ratifica i trattati internazionali, previa, quando
               occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
                  Ha il comando delle Forze armate, presiede il
               Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
               legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
               Camere [78].
                  Presiede il Consiglio superiore della magistra-
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               tura [104 ].
                  Può concedere grazia e commutare le pene.
                  Conferisce le onorificenze della Repubblica.



                                       Art. 88.

                  Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
               Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
               di esse.
                  Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
               mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
               in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
               legislatura (1).




                                       Art. 89.
                  Nessun atto del Presidente della Repubblica è
               valido se non è controfirmato dai ministri propo-
               nenti, che ne assumono la responsabilità.



                  (1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre
               1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).
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