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42 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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nuove [61 ]. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
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Presidente della Camera dei deputati [63 ] indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
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di tre mesi alla loro cessazione [85 ].
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l’unità nazionale.
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Può inviare messaggi alle Camere [74 ].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
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la prima riunione [61 ].
Autorizza la presentazione alle Camere dei di-
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segni di legge di iniziativa del Governo [71 ].
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Promulga le leggi [73, 74, 138 ] ed emana i de-
creti aventi valore di legge [76, 77] e i regola-
menti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
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dalla Costituzione [75, 138 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio-
nari dello Stato.