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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    41

                  All’elezione partecipano tre delegati per ogni
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               Regione [85 ] eletti dal Consiglio regionale in
               modo che sia assicurata la rappresentanza delle
               minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato
               [II].
                  L’elezione del Presidente della Repubblica ha
               luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
               terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è suf-
               ficiente la maggioranza assoluta.



                                       Art. 84.

                  Può essere eletto Presidente della Repubblica
               ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
               d’età e goda dei diritti civili e politici.
                  L’ufficio di Presidente della Repubblica è in-
               compatibile con qualsiasi altra carica.
                  L’assegno e la dotazione del Presidente sono de-
               terminati per legge.


                                       Art. 85.

                  Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
               anni.
                  Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre-
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               sidente della Camera dei deputati [63 ] convoca in
               seduta comune il Parlamento e i delegati regionali
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               [83 ], per eleggere il nuovo Presidente della Re-
               pubblica.
                  Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
               mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
               entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
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