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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 41
All’elezione partecipano tre delegati per ogni
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Regione [85 ] eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato
[II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è suf-
ficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è in-
compatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono de-
terminati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre-
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sidente della Camera dei deputati [63 ] convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali
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[83 ], per eleggere il nuovo Presidente della Re-
pubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere