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40         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 81.

                  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
               il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
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               [72 , 75 , 100 ].
                  L’esercizio provvisorio del bilancio non può es-
               sere concesso se non per legge e per periodi non
               superiori complessivamente a quattro mesi.
                  Con la legge di approvazione del bilancio non si
               possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
                  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
               spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.



                                       Art. 82.
                  Ciascuna Camera può disporre inchieste su ma-
               terie di pubblico interesse.
                  A tale scopo nomina fra i propri componenti
               una Commissione formata in modo da rispec-
               chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis-
               sione di inchiesta procede alle indagini e agli
               esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
               dell’autorità giudiziaria.





                                      TITOLO II

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                       Art. 83.

                  Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parla-
                                                                     2
               mento in seduta comune dei suoi membri [55 ,
               85].
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