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40 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
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[72 , 75 , 100 ].
L’esercizio provvisorio del bilancio non può es-
sere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su ma-
terie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti
una Commissione formata in modo da rispec-
chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis-
sione di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parla-
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mento in seduta comune dei suoi membri [55 ,
85].