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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 39
Art. 78.
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Le Camere deliberano lo stato di guerra [87 ] e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. (1)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
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nella votazione finale [75 ].
La legge che concede l’amnistia o l’indulto sta-
bilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
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trattati internazionali [87 ] che sono di natura po-
litica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-
ziari, o importano variazioni del territorio od
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oneri alle finanze o modificazioni di leggi [72 ,
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75 , V].
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di con-
cessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo
1992).