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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    39

                                       Art. 78.

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                  Le Camere deliberano lo stato di guerra [87 ] e
               conferiscono al Governo i poteri necessari.



                                     Art. 79. (1)

                  L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge
               deliberata a maggioranza dei due terzi dei compo-
               nenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
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               nella votazione finale [75 ].
                  La legge che concede l’amnistia o l’indulto sta-
               bilisce il termine per la loro applicazione.
                  In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
               applicarsi ai reati commessi successivamente alla
               presentazione del disegno di legge.




                                       Art. 80.
                  Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
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               trattati internazionali [87 ] che sono di natura po-
               litica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-
               ziari, o importano variazioni del territorio od
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               oneri alle finanze o modificazioni di leggi [72 ,
                  2
               75 , V].


                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,
               n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di con-
               cessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo
               1992).
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