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38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggio-
ranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può
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essere delegato [72 ] al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Ca-
mere [76], emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di
urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa-
bilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conver-
sione alle Camere che, anche se sciolte, sono ap-
positamente convocate e si riuniscono entro
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cinque giorni [61 , 62 ].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.