Page 37 - PAG.LST
P. 37

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    37

                  Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
               dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza
                   2
               [72 ], la legge è promulgata nel termine da essa
               stabilito.
                  Le leggi sono pubblicate subito dopo la promul-
               gazione ed entrano in vigore il quindicesimo
               giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
               che le leggi stesse stabiliscano un termine di-
               verso.



                                       Art. 74.
                  Il Presidente     della Repubblica, prima di
               promulgare la legge, può con messaggio motivato
                                  2
               alle Camere [87 ] chiedere una nuova delibera-
               zione.
                  Se le Camere approvano nuovamente la legge,
               questa deve essere promulgata.


                                       Art. 75.

                                                        6
                  È indetto referendum popolare [87 ] per delibe-
               rare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge
               o di un atto avente valore di legge [76, 77],
               quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
               cinque Consigli regionali.
                  Non è ammesso il referendum per le leggi tribu-
               tarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto
               [79], di autorizzazione a ratificare trattati interna-
               zionali [80].
                  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
               i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
               deputati.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42