Page 37 - PAG.LST
P. 37
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza
2
[72 ], la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promul-
gazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine di-
verso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato
2
alle Camere [87 ] chiedere una nuova delibera-
zione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art. 75.
6
È indetto referendum popolare [87 ] per delibe-
rare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge [76, 77],
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tribu-
tarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto
[79], di autorizzazione a ratificare trattati interna-
zionali [80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.