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36 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-
mera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbre-
viati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni, anche permanenti, com-
poste in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il di-
segno di legge è rimesso alla Camera, se il Go-
verno o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento deter-
mina le forme di pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
La procedura normale di esame e di approva-
zione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costitu-
zionale [138] ed elettorale e per quelli di delega-
zione legislativa [76], di autorizzazione a ratifi-
care trattati internazionali [80], di approvazione
di bilanci e consuntivi [81].
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dalla approvazione
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[74, 87 , 138 ].