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36         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-
               mera stessa, che l’approva articolo per articolo e
               con votazione finale.
                  Il regolamento stabilisce procedimenti abbre-
               viati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
               l’urgenza.
                  Può altresì stabilire in quali casi e forme
               l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
               deferiti a Commissioni, anche permanenti, com-
               poste in modo da rispecchiare la proporzione dei
               gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
               momento della sua approvazione definitiva, il di-
               segno di legge è rimesso alla Camera, se il Go-
               verno o un decimo dei componenti della Camera
               o un quinto della Commissione richiedono che sia
               discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
               sia sottoposto alla sua approvazione finale con
               sole dichiarazioni di voto. Il regolamento deter-
               mina le forme di pubblicità dei lavori delle
               Commissioni.
                  La procedura normale di esame e di approva-
               zione diretta da parte della Camera è sempre
               adottata per i disegni di legge in materia costitu-
               zionale [138] ed elettorale e per quelli di delega-
               zione legislativa [76], di autorizzazione a ratifi-
               care trattati internazionali [80], di approvazione
               di bilanci e consuntivi [81].



                                       Art. 73.

                  Le leggi sono promulgate dal Presidente della
               Repubblica entro un mese dalla approvazione
                              2
                       5
               [74, 87 , 138 ].
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