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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    35

                  Analoga autorizzazione è richiesta per sotto-
               porre i membri del Parlamento ad intercettazioni,
               in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica-
               zioni e a sequestro di corrispondenza.



                                       Art. 69.

                  I membri del Parlamento ricevono un’indennità
               stabilita dalla legge.



                 SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117].



                                       Art. 70.

                  La funzione legislativa è esercitata collettiva-
               mente dalle due Camere.


                                       Art. 71.

                  L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo
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               [87 ], a ciascun membro delle Camere ed agli or-
               gani ed enti ai quali sia conferita da legge costitu-
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                                   2
               zionale [99 , 121 ].
                  Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, me-
               diante la proposta, da parte di almeno cinquanta-
               mila elettori, di un progetto redatto in articoli.


                                       Art. 72.

                  Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca-
               mera è, secondo le norme del suo regolamento,
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