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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 35
Analoga autorizzazione è richiesta per sotto-
porre i membri del Parlamento ad intercettazioni,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica-
zioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge.
SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117].
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettiva-
mente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo
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[87 ], a ciascun membro delle Camere ed agli or-
gani ed enti ai quali sia conferita da legge costitu-
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zionale [99 , 121 ].
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, me-
diante la proposta, da parte di almeno cinquanta-
mila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca-
mera è, secondo le norme del suo regolamento,