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34         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Nessuno può appartenere contemporaneamente
               alle due Camere.


                                       Art. 66.

                  Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis-
               sione dei suoi componenti e delle cause soprag-
               giunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].


                                       Art. 67.
                  Ogni membro del Parlamento rappresenta la
               Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
               di mandato.


                                     Art. 68. (1)
                  I membri del Parlamento non possono essere
               chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
               dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
                  Senza autorizzazione della Camera alla quale
               appartiene, nessun membro del Parlamento può
               essere sottoposto a perquisizione personale o do-
               miciliare, né può essere arrestato o altrimenti
               privato della libertà personale, o mantenuto in
               detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
               irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
               nell’atto di commettere un delitto per il quale è
               previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre
               1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff.
               n. 256 del 30 ottobre 1993).
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