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34 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis-
sione dei suoi componenti e delle cause soprag-
giunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. (1)
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o do-
miciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre
1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff.
n. 256 del 30 ottobre 1993).