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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 33
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta co-
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mune [55 ], il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riu-
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nite [55 ] possono deliberare di adunarsi in se-
duta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par-
lamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale
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[64 , 73 , 79 , 83 , 90 , 138 ].
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di sena-
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tore [84 , 104 , 122 , 135 ].