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32         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                     Art. 60. (1)

                  La Camera dei deputati e il Senato della Repub-
               blica sono eletti per cinque anni [88].
                  La durata di ciascuna Camera non può essere
               prorogata se non per legge e soltanto in caso di
               guerra.



                                       Art. 61.

                  Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
               entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
               La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
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               giorno dalle elezioni [87 ].
                  Finché non siano riunite le nuove Camere sono
               prorogati i poteri delle precedenti.




                                       Art. 62.
                  Le Camere si riuniscono di diritto il primo
               giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
                  Ciascuna Camera può essere convocata in via
               straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
               del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
                                       2
               suoi componenti [77 ].
                  Quando si riunisce in via straordinaria una Ca-
               mera, è convocata di diritto anche l’altra.




                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio
               1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
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