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32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 60. (1)
La Camera dei deputati e il Senato della Repub-
blica sono eletti per cinque anni [88].
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
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giorno dalle elezioni [87 ].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
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suoi componenti [77 ].
Quando si riunisce in via straordinaria una Ca-
mera, è convocata di diritto anche l’altra.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).