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30         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
               dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
                  Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
               nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti-
               cinque anni di età.
                  La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
               fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-
               coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu-
               mero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
               dall’ultimo censimento generale della popola-
               zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
               in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-
               zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
               resti.



                                     Art. 57. (1)

                  Il Senato della Repubblica è eletto a base regio-
               nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
               Estero.
                  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquin-
               dici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
               Estero.



                  (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
               n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
               (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Mo-
               dificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della
               Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio
               2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concer-
               nenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
               all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
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