Page 30 - PAG.LST
P. 30
30 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti-
cinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-
coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu-
mero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popola-
zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-
zione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57. (1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regio-
nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquin-
dici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Mo-
dificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della
Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio
2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concer-
nenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

