Page 29 - PAG.LST
P. 29

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    29



                                     PARTE II

                    ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA




                                      TITOLO I
                                  IL PARLAMENTO



                              SEZIONE I. – Le Camere



                                       Art. 55.

                  Il Parlamento si compone della Camera dei de-
               putati e del Senato della Repubblica.
                  Il Parlamento si riunisce in seduta comune
                   2
                        2,3
               [63 , 64 ] dei membri delle due Camere nei soli
                                                                     4
                                                          2
               casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90 , 91, 104 ,
                   1,7
               135 ].
                                     Art. 56. (1)

                  La Camera dei deputati è eletta a suffragio uni-
               versale e diretto.



                  (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
               n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
               (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Mo-
               difiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero
               dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»)
               (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34