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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 29
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I. – Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
2
2,3
[63 , 64 ] dei membri delle due Camere nei soli
4
2
casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90 , 91, 104 ,
1,7
135 ].
Art. 56. (1)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio uni-
versale e diretto.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Mo-
difiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero
dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»)
(Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).