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28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del citta-
dino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
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progressività [119 ].
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.