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28         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
               modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
               non pregiudica la posizione di lavoro del citta-
               dino, né l’esercizio dei diritti politici.
                  L’ordinamento delle Forze armate si informa
               allo spirito democratico della Repubblica.



                                       Art. 53.
                  Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pub-
               bliche in ragione della loro capacità contributiva.
                  Il sistema tributario è informato a criteri di
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               progressività [119 ].


                                       Art. 54.

                  Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
               alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
               le leggi.
                  I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
               hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
               onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
               dalla legge.
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