Page 27 - PAG.LST
P. 27

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    27

               mocratico a determinare la politica nazionale [18,
                  3
                        1
               98 , XII ].
                                       Art. 50.
                  Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
               Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
               esporre comuni necessità.


                                     Art. 51. (1)
                  Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos-
               sono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
               elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-
                                                                     4
                                                          1
                                                     2
                                                3
                                                               3
               quisiti stabiliti dalla legge [56 , 58 , 84 , 97 , 104 ,
               106, 135  1,2,6 ]. A tale fine la Repubblica promuove
               con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
               donne e uomini.
                  La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici
               e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
               italiani non appartenenti alla Repubblica.
                  Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
               diritto di disporre del tempo necessario al loro
               adempimento e di conservare il suo posto di
               lavoro.



                                       Art. 52.
                  La difesa della Patria è sacro dovere del citta-
               dino.



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio
               2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff.
               n. 134 del 12 giugno 2003).
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32