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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27
mocratico a determinare la politica nazionale [18,
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98 , XII ].
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Art. 51. (1)
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos-
sono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-
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quisiti stabiliti dalla legge [56 , 58 , 84 , 97 , 104 ,
106, 135 1,2,6 ]. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del citta-
dino.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff.
n. 134 del 12 giugno 2003).