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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    25

                  La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
               dell’artigianato.



                                       Art. 46.
                  Ai fini della elevazione economica e sociale del
               lavoro e in armonia con le esigenze della produ-
               zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-
               ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
               dalle leggi, alla gestione delle aziende.



                                       Art. 47.

                  La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
               in tutte le sue forme; disciplina, coordina e con-
               trolla l’esercizio del credito.
                  Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
               proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
               coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
               azionario nei grandi complessi produttivi del
               Paese.
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