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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 25
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produ-
zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-
ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e con-
trolla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.