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26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48. (1)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
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che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58, 71 ,
1,3
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75 , 138 , XIII ].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e se-
condo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza pe-
nale irrevocabile o nei casi di indegnità morale in-
1
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dicati dalla legge [XII , XIII ].
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libe-
ramente in partiti per concorrere con metodo de-
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio
2000, n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente
l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20
gennaio 2000).