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24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropria-
zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub-
blici o a comunità di lavoratori o di utenti deter-
minate imprese o categorie di imprese, che si rife-
riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà ter-
riera privata, fissa limiti alla sua estensione se-
condo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità pro-
duttive; aiuta la piccola e la media proprietà
2,3
[42 ].
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni con-
trolli, il carattere e le finalità.