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24         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 43.

                  A fini di utilità generale la legge può riservare
               originariamente o trasferire, mediante espropria-
               zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub-
               blici o a comunità di lavoratori o di utenti deter-
               minate imprese o categorie di imprese, che si rife-
               riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
               energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
               carattere di preminente interesse generale.



                                       Art. 44.
                  Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
               del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
               legge impone obblighi e vincoli alla proprietà ter-
               riera privata, fissa limiti alla sua estensione se-
               condo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
               impone la bonifica delle terre, la trasformazione
               del latifondo e la ricostituzione delle unità pro-
               duttive; aiuta la piccola e la media proprietà
                   2,3
               [42 ].
                  La legge dispone provvedimenti a favore delle
               zone montane.



                                       Art. 45.
                  La Repubblica riconosce la funzione sociale
               della cooperazione a carattere di mutualità e
               senza fini di speculazione privata. La legge ne
               promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
               più idonei e ne assicura, con gli opportuni con-
               trolli, il carattere e le finalità.
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