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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità so-
ciale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali [43].
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni econo-
mici appartengono allo Stato, ad enti o a pri-
vati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
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[44, 47 ].
La proprietà privata può essere, nei casi preve-
duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.