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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    23

                                       Art. 40.

                  Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
               leggi che lo regolano.



                                       Art. 41.
                  L’iniziativa economica privata è libera.
                  Non può svolgersi in contrasto con l’utilità so-
               ciale o in modo da recare danno alla sicurezza,
               alla libertà, alla dignità umana.
                  La legge determina i programmi e i controlli
               opportuni perché l’attività economica pubblica e
               privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
               sociali [43].



                                       Art. 42.

                  La proprietà è pubblica o privata. I beni econo-
               mici appartengono allo Stato, ad enti o a pri-
               vati.
                  La proprietà privata è riconosciuta e garantita
               dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
               di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
               la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
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               [44, 47 ].
                  La proprietà privata può essere, nei casi preve-
               duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
               per motivi d’interesse generale.
                  La legge stabilisce le norme ed i limiti della
               successione legittima e testamentaria e i diritti
               dello Stato sulle eredità.
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