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22         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 38.

                  Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
               mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni-
               mento e all’assistenza sociale.
                  I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
               ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
               vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
               vecchiaia, disoccupazione involontaria.
                  Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa-
               zione e all’avviamento professionale.
                  Ai compiti previsti in questo articolo provve-
               dono organi ed istituti predisposti o integrati
               dallo Stato.
                  L’assistenza privata è libera.




                                       Art. 39.

                  L’organizzazione sindacale è libera [18].
                  Ai sindacati non può essere imposto altro ob-
               bligo se non la loro registrazione presso uffici lo-
               cali o centrali, secondo le norme di legge.
                  È condizione per la registrazione che gli statuti
               dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
               a base democratica.
                  I sindacati registrati hanno personalità giuri-
               dica. Possono, rappresentati unitariamente in pro-
               porzione dei loro iscritti, stipulare contratti collet-
               tivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
               gli appartenenti alle categorie alle quali il con-
               tratto si riferisce.
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