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22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni-
mento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa-
zione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provve-
dono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera [18].
Ai sindacati non può essere imposto altro ob-
bligo se non la loro registrazione presso uffici lo-
cali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuri-
dica. Possono, rappresentati unitariamente in pro-
porzione dei loro iscritti, stipulare contratti collet-
tivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il con-
tratto si riferisce.