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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    21

                  Promuove e favorisce gli accordi e le organizza-
               zioni internazionali intesi ad affermare e regolare
               i diritti del lavoro.
                  Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
               obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene-
               rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.



                                       Art. 36.

                  Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro-
               porzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
               in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
               famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
                  La durata massima della giornata lavorativa è
               stabilita dalla legge.
                  Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
               ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.



                                       Art. 37.

                  La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
               parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spet-
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               tano al lavoratore [3 ]. Le condizioni di lavoro de-
               vono consentire l’adempimento della sua essen-
               ziale funzione familiare e assicurare alla madre e
               al bambino una speciale adeguata protezione.
                  La legge stabilisce il limite minimo di età per il
               lavoro salariato.
                  La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
               speciali norme e garantisce ad essi, a parità di la-
               voro, il diritto alla parità di retribuzione.
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