Page 21 - PAG.LST
P. 21
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 21
Promuove e favorisce gli accordi e le organizza-
zioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene-
rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro-
porzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spet-
1
tano al lavoratore [3 ]. Le condizioni di lavoro de-
vono consentire l’adempimento della sua essen-
ziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di la-
voro, il diritto alla parità di retribuzione.