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20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu-
sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio pro-
fessionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed acca-
demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-
nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale
dei lavoratori.