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20         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               alunni un trattamento scolastico equipollente a
               quello degli alunni di scuole statali.
                  È prescritto un esame di Stato per l’ammissione
               ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu-
               sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio pro-
               fessionale.
                  Le istituzioni di alta cultura, università ed acca-
               demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-
               nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



                                       Art. 34.
                  La scuola è aperta a tutti.
                  L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
               anni, è obbligatoria e gratuita.
                  I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
               hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
               studi.
                  La Repubblica rende effettivo questo diritto con
               borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
               provvidenze, che devono essere attribuite per
               concorso.




                                      TITOLO III
                               RAPPORTI ECONOMICI

                                       Art. 35.

                  La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
               forme ed applicazioni.
                  Cura la formazione e l’elevazione professionale
               dei lavoratori.
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